Richiesta attestato dell'AG già in corso

Aperto da IU3RCC, Mar 04 Aprile, 18:35 2023

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Senza nome 1

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IU3RCC

Come da titolo, qualcuno conosce (se è possibile) la procedura corretta per ottenere l'attestato dell'autorizzazione generale, avendo io però l'AG già attiva? Tale documento sembra necessario per avere un ID per la rete digitale DMR, a quanto mi dicono radioid.net.
Se fa qualche differenza, abito in Veneto, zona 3.

Grazie!

IK10

Non serve nessun attestato dell'autorizzazione generale per richiedere un ID DMR, basta che gli invii un altro documento valido in tuo possesso ad esempio quello dell'assegnazione del nominativo, li c'è scritto tutto, nominativo le tue generalità e indirizzo di residenza.

IU3RCC

Il mio nominativo mi è stato comunicato via mail sempre dal mio MISE. Di fatto non ho documenti ufficiali che attestino che posso operare.
L'unico documento che ho è la patente, dove ovviamente non c'è il nominativo scritto. Posso richiedere il CEPT?

IK10

Assurdo che non ti hanno dato nemmeno quello, sono senza parole, di fatto se sei ad esempio in macchina e ti fermano chiedendoti un documento che giustifichi il possesso dell'rtx non hai nulla da mostragli, io tra le copie che gli avevo inviato e la documentazione che mi hanno inviato loro ho dovuto procurarmi una cartellina.

A questo punto il certificato CEPT è il documento migliore che puoi richiedere e magari se lo fanno in formato fototessera sarebbe perfetto anche per portarselo dietro.

IU3RCC

Quest'anno devo ancora pagare i 5€ di tassa: secondo voi, posso rinnovare la mia AG (che ho ottenuto l'anno scorso) anche se è ancora valida per altri 9 anni? Se si, farei un rinnovo normale richiedendo l'attestato di AG...

IK10

E' sufficiente che tu proceda con il pagamento ma pagando una mora.


Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione

OMISSIS

2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in
via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.


Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro
il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione
pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione
di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa
maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di
sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la
medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a
norma delle vigenti disposizioni.

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